Cambiano le regole di circolazione in Canal Grande: arriva anche l'alcol-test

Modifica al regolamento di navigazione a Venezia: divieto di condurre barche con un tasso di alcol superiore a 0,5 g/l o sotto l’effetto di droghe, obbligo del Gps, di tenere la sinistra negli incroci e di un massimo di due gondole affiancate

VENEZIA. Divieto di condurre una qualsiasi barca a remi o a motore parlando al telefonino (se non con il viva voce o l’auricolare) o ascoltando la musica con le cuffie; alcoltest e divieto di guidare barche alterati da droghe (con le stesse regole e controlli che valgono sulla strada); obbligo di “tenere” la sinistra (e non più la destra) negli incroci tra barche in Canal Grande; massimo due gondole (non più tre) affiancate; obbligo per tutte le barche a motore (non da diporto) di essere dotate di Gps integrato con il sistema di video controllo Argos.

Sono alcune delle importanti novità previste dalla delibera 266 di modifica del regolamento per la circolazione acquea, uno degli ultimi atti dell’assessorato alla Mobilità della giunta e del Consiglio per cercare di metter ordine nel caos quotidiano del traffico in Canal Grande. Un testo pubblicato all’albo pretorio, che nei primi giorni di luglio sarà portato al giudizio definitivo di una conferenza di servizio dove siederanno - con il Comune - Magistrato alle Acque, Ispettorato al porto regionale e Capitaneria di porto. Se passerà l’ “esame”, diventerà operativo: giusto il tempo di essere pubblicato e tutti dovranno applicare le nuove regole.

Molte le novità sostanziali introdotte al regolamento. Il nuovo comma 27 dell’art.2 sulla “Circolazione” introduce il divieto «a condurre unità a remi o a motore con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti»: una novità epocale per la circolazione acquea alla quale vengono applicate le norme del codice della strada «in quanto compatibili». Alcoltest e esame per gli stupefacenti obbligatori, dunque, a richiesta delle forze dell’ordine: «Il rifiuto a sottoporsi agli accertamenti è punito con la medesima sanzione di cui alla positività dell’accertamento».

“Rivoluzione” di senso di marcia all’articolo 2, dove si prevede esplicitamente che in Canal Grande, Canal Grande di Murano e Canale di Cannaregio «le imbarcazioni a motore devono procedere nella parte centrale tenendo, all’incrocio con altro mezzo motorizzato, ognuno la propria sinistra, salvo specifiche deroghe per il trasporto locale».

Corretto anche il comma 6 dello stesso articolo 2 sulla “Circolazione”, laddove si prevede come «in Canal Grande è consentito alle sole gondole in servizio di serenata procedere affiancate nel numero massimo di 2» (e non più 3), mantenendo il divieto di appaiarsi tra rio del Fontego dei Tedeschi e rio di San Luca, e aggiungendo uno specifico «a tutte le altre imbarcazioni e negli altri canali è vietato navigare di conserva, in formazione di due o più».

L’articolo 9 bis introduce l’obbligo di “Localizzazione e monitoraggio delle imbarcazioni”: taxi, imbarcazioni da trasporto, mezzi pubblici dovranno dotarsi di Gps collegato alla centrale operativa del sistema di videosorveglianza Argos (ma su questo punto servirà un’apposita ordinanza per stabilirne tempi e modalità).

Subito operativo per «unità a remi o a motore» - una volta ottenuto il sì della conferenza di servizio - sarà invece «il divieto di utilizzo di apparecchi telefonici che impegnino almeno una delle mani», così come prevede il codice della strada 285/92 per le auto. Stop anche alle «cuffie sonore»: autorizzati viva voce e auricolare «purché il conduttore abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie».

Aggiornato, perché ormai superato, anche l’articolo 11 sulle sanzioni, ora punite ai sensi dell’articolo 7-bis del Dl 267/2000: da 25 a 500 euro.

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