Le regole per le imbarcazioni

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto

VENEZIA

ORDINANZA N. , 12011

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante dei Porto di Venezia:

VISTA rístanza in data 30.06.2011 della Ditta «PARENTE A. & C. S.nx. di Parente Romualdo & C. " con sede in via Oberdan n. 105 a Melara (RO) con la quale chiede remissione delrordinanza per lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico da effettuarsi in occasione della festa del Redentore in Venezia;

VISTA la circolare 11.01.2001 n. 599/C.25055XV.A.MASS dei Ministero dell'Interno 'Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela deinncolumità pubblica in occasione delraccensìone di fuochi artificiali autorizzata ai sensi deirart. 57

dei -

T.U.LP.S'

VISTI i verbali della Commissione Tecnica Provinciale Materie Esplodenti di Venezia rf 0812011 in data 06.07.2011 e 09111 in data 07.07.2011;

VISTA la nota in data 11.07.2011 della Soc. Venezia Marketing & Eventi S.p.a.,

societàincaricata dall'AmministrazioneComunale di Venezia

dell'organizzazione degli eventi legati alla Festa del Redentore 2011;

PRESO ATTO degli esiti della conferenza dei servizi tenutosi presso la sede dei

Comune di Venezia in data 11,07.2011;

RITENUTO necessario adottare particolari misure durante lo svolgimento dei tradizionali 'fuochi del RedentoreP al fine di garantire la sicurezza della navigazione, far rispettare il divieto di accesso alle zone di sicurezza attorno ai pontoni dei fuochi ed ai "corrid of riservati ai mezzi di soccorso noncfédìscíplínare la sosta delle varie tipologie di uniúche tradizionalmente sostano in bacino San Marco per assistere allo spettacolo pirotecnico,

RITENUTO necessario, in particolare, istituire appositi sensi di marcia al fine di favorire il regolare e sicuro deflusso di tutte le uniti che assistono allo spettacolo al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare ed evitare possibili incidenti;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, rf84, "riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 rf 171 "Codice della nautica da dìportd*,

VISTI gli artt. 17, 62, 80 e 81 del codice della navigazione nonché l'art, 59 dei relativo regolamento di esecuzione, parte marittima,

RENDE NOTO,

che, in occasione della tradizionale "Festa del Redentord'che si svolgeà in bacino San Marco sabato 16 luglio 2011 dalle ore 23:30 circa alle ore 00:10 di domenica 17 luglio 2011, veràeffettuato uno spettacolo di fuochi d'artificio da pontoni galleggianti che saranno posizionati nel pomeriggio di sabato, nello specchio acqueo compreso tra Punta della Dogana e le Fondamenta delle Zitelle (Giudecca), come da planimetria allegata, che fa parte integrante della presente ordinanza.

Al fine di rendere per sicuro ?accesso e la sosta delle unifi che partecipano alla festaè stato predisposto un piano di sosta e ormeggio suddividendo le aree dei bacino S. Marco riservate a varie tipologie di uniti, prevedendo appositi sensi di marcia per il deflusso al termine dello spettacolo e corridoi riservati ai mezzi di soccorso anch'essi riportati nelfallegata planimetria.

Saranno altresì posizionati, in vicinanza delusola di San Giorgio come riportato sulla pianimetria, due briccole al fine di ormeggiare runífl della Capitaneria di Porto di Venezia adibita al coordinamento.

Nello specchio acqueo circostante i pontoni allestiti con gli artifizi pirotecnici, nella fascia compresa fra ì 150 metri e i 200 metri, dalle ore 18.00 alle ore 22.30 saìà presente un mezzo nautico che svolge attivíápubblícitaria.

ORDINA,

Articolo l.

(DIVIETO DI NAVIGAZIONE E Di SOSTA)

Dalle ore 22:30 di sabato 16.07.2011 alle ore 01:00 di domenica 17.07.2011 (ed in ogni caso sino a 30 minuti dopo il termine dello spettacolo pirotecnico) è interdetta la navigazione nello specchio acqueo delimitato da:

- congiungenti Riva Monumentale Giardinetti (Compagnia della Vela) - Punta della Dogana e Rio Tenàai Saloni - pontile provvisorio A.C.T.V. Redentore;

- congiungente pontile A,C,TV, Paglia - boa BS1 - estremifi di ponente dell'Isola di San Giorgio Maggiore - punta di levante dell'isola della Giudecca;

- Nello specchio acqueo antistante l'Area 1, tra il corridoio A) e l'isola della Giudecca, è vietata la sosta dalle ore 14,30 di sabato 16.07.2011 alle ore 01:00 di domenica 17.07.2011 (ed in ogni caso sino al termine dello spettacolo pirotecnico) allo scopo di consentire il transito e l'approdo delle unità in servizio pubblico di linea.

Articolo 2

(DISTANZE DI SICUREZZA),

Tutte le unità dovranno mantenersi a distanza di sicurezza, come di seguito specificata e riportata nell'allegata planimetria, dai pontoni ancorati davanti alle Fondamenta delle Zitelle, dai quali verranno sparati i fuochi artificiali:

ci dalle ore 13.00 di sabato 16.07.2011 alle ore 00.15 di Domenica 17.07.2011 e

comunque fino al termine dello spettacolo pirotecnico è vietato a tutte le unità

di sostare o ancorarsi nello specchio acqueo compreso in un raggio di 200

metri dai pontoni allestiti con gli artifizi pirotecnici (area rispetto fuochi);

O fino alle ore 22.30 dei giorno 16.07.2011 è comunque consentito a tutte le unità il transito ad una distanza non inferiore a 100 metri dai pontoni allestiti con gli artifizi pirotecnici (area di rispetto pontoni)

Articolo 3,

(PRESCRIZIONI PER LA NAVIGAZIONE)

Dalle ore 12,00 di sabato 16 luglio 2011 alle ore 8,00 di domenica 17 luglio, nel Bacino di San Marco, nel canale di San Marco e nel canale della Giudecca la velocità massima di tutte le imbarcazioni in naviqazíone è ridotta ad 8kmth.

li limite di velociá di cui al precedente comma non si applica nei confronti delle uni§ destinate al servizio d'ordine, di pronto intervento, di pronto soccorso e dell'organizzazione, i cui conducentilcomandanti dovranno comunque mantenere, compatibilmente con l'assolvimento dei loro compiti, una velocílá adeguata.

Al termine dello spettacolo pirotecnico le unifia propulsione meccanica che si allontanano dal bacino di San Marco e dal canale della Giudecca devono procedere con la massima prudenza navigando alla minima velocìá consentita dalle esigenze di manovra.

Articolo 4

(AREE DI SOSTA E DI ORMEGGIO)

Salvo diversa regolamentazione, la sosta nelle aree di cui al presente articolo è consentita a partire dalle ore 14,30 del 16.07.2011.

Tutte le uniá che intendono accedere alle aree di navigazione marittima del bacino San Marco, dallaltezza di Riva Sette Martiri fino alla Punta della Dogana, e nel canale della Giudecca, dovranno attenersi alle disposizioni per la sosta ed il deflusso specificate per le singole aree sotto indicate:

AREA 1 Lato ad ovest dei ponte votivo. Uormeggio è riservato alle unità da diporto, alle imbarcazioni da traffico marittimo, ai pescherecci, alle imbarcazioni destinate al trasporto persone ed altre unità di stazza superiore a 10 T.S.L. o a più ponti. Il deflusso in direzione one Lido potrà avvenire tramite il canale retro-Giudecca, Ghebo dei Cani ed Orfanello. Il canale di San Giorgio saà chiuso con panne galleggianti opportunamente presidiate per l'apertura delle stesse solo in caso demergenza.

AREA 2 Riservata alle unità da diporto, imbarcazioni da traffico marittimo, pescherecci, imbarcazioni per trasporto persone ed altre unità di stazza superiore 10 T.S.L. o a più ponti. li deflusso da quest'area potrà avvenire tramite il canale di San Marco ed Orfanello a senso unico verso il Lido.,

AREA 3 Uormeggìoè riservato alle unità tipiche locali, alle unità da diporto e

ai mototopi; le predette unità dovranno avere una lunqhezza,

massima di 11 metri e con bordo libero inferiore a centimetri 100

e senza sovrastrutture.

AREA 4 Fondamenta delle Zitelle – Uormeggioèriservato alle unità a vela di lunghezza massima f.t. di 15 metri - con obbligo d'ormeggio di punta.

AREA 5 Fronte i Magazzini del Sale come delimitate da due gavitelli di colore arancione – Lormeggio è riservato alle unità a remi tradizionali (munite esclusivamente di propulsione remica e prive di eventuale motore fuori bordo)

Dette aree, meglio individuate nelrallegate planimetrie, saranno delimitate da un numero di boe di adeguate dimensioni di colore arancione con fascia catarifrangente, fornite dal Comune.

Durante rafflusso e l'interosvolgimento delle manifestazioni, è vietato unire tra di loro unìfá di qualsiasi tipo con strutture dì ogni genere (tavolati, etc.,..); inoltre è vietata la detenzione di fornelli, bombole gas o altri mezzi similari, e comunque raccensìone di fuochi a bordo.

E fatto divieto di ormeggio alle strutture del ponte votivo.

Articolo 5

ICORRIDOI Di SICUREZZAI,

Allo scopo anche di consentire il funzionale passaggio dei mezzi polizia e di soccorso, sono individuati i seguenti corridoi di sicurezza:

<- A) passaggio attraverso il ponte votivo. Canale giudecca–area pontoni dei fuochi; B) passaggio tra risola di San Giorgio e le Zitelle, chiuso con panne dalla Protezione Civile;

• C) varco tra Punta della Dogana ed area dei pontoni;

D) fascia presso Riva degli Schiavoni–Area Marciane (dal Canal Grande alla Riva 7 Martiri);

E) dal pontile ACTV deirisola di San Giorgio fino al corridoio D) antistante il ponte della Paglia.

Detti corridoi di sicurezza saranno delimitati da un numero di boe di adeguate dimensioni di colore blu con fascia catarifrangente, fornite dal Comune.

E vietata in detti corridoi la sosta, fimpìego degli stessi con ancore e cavi e, dopo le ore 22:30, anche la navigazione a qualsiasi imbarcazione eccetto quelle in servizio di polizia, di sicurezza, deirorganìzzazíone e dell'Amministrazione Comunale.

altresì vietato sostare ed ancorarsi nella fascia larga 100 metri attigua alla riva tra le fermate ACTV di "San Marco" e di "Giardinetti Biennale" al fine di consentire il regolare transito dei mezzi ACTV (fino alle ore 21:00 del sabato) e dei mezzi di Soccorso e di polizia, Tutte le uniti dovranno, inoltre, evitare di intralciare la navigazione ai mezzi in servizio pubblico di linea, ACTV e Afilaguna.

Articolo 61

(RESPONSABILITA' DEI COMANDANTI/CONDUTTORI,

DELLE UNITA' PRESENTI ALLA MANIFESTAZIONE)

1 Comandanti/Conduttori delle unìápresentì alla manifestazione, dovranno in particolare:

- curare, come dordìnario sotto la propria responsabilità,che le rispettive unità siano munite di tutta la documentazione prevista ed in corso di validifx

far rispettare il numero massimo delle persone imbarcabili, provvedendo alla presenza a bordo dei mezzi collettivi ed individuali di salvataggío-,

- curare in particolare la puntuale osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella seguente ordinanza;

- obbedire prontamente alle disposizioni impartite dal personale imbarcato sulle unitàin servizio di polizia e vigilanza, per il ripristino delle condizioni di sicurezza della navigazione.

Articolo 7

(RIPRISTINO DELLA NAVIGAZIONE COMMERCIALE)

Al fine di consentire che le attivifl commerciali marittime del porto dì Venezia si svolgano in sicurezza i pontoni dai quali verranno sparati i fuochi artificiali dovranno essere spostati dal bacino entro le ore 06.00 di domenica 17 luglio 2011.

Articolo 8

(PRESCRIZIONI PER IL COMITATO ORGANIZZATOREt

Il comitato Organizzatore, oltre a quanto previsto dalla Commissione Tecnica Provinciale Materie Esplodenti, dovàosservare le seguenti particolari prescrizioni:

- munirsi dì tutti i permessi/nulla-osta eventualmente di competenza delle varie Autori

ivi compresa la Sovrintendenza alla tutela dei Beni artistici ed architettonici;

- curare, con congruo anticipo, il posizionamento delle boe per delimitare le aree di sosta

ed i corridoi di sicurezza di cui ai precedenti articoli;

- predisporre adeguato servizio antincendio così come prescritto, per [occasione, dalla Commissione Tecnica Provinciale Materie Esplodenti della Prefettura di Venezia;

- predisporre forganizzazione di un adeguato servizio sanitario e di assistenza-,

- concordare con rA.C.T.V. le eventuali modifiche ai normali servizi di linea urbana:

- al termine dell'allestimento, í pontoni potranno lasciare la Darsena del Tronchetto per trasferirsi in bacino San Marco, nel rispetto delle prescrizioni alfuopo impartite dagli organismi competenti, in condizioni meteorologiche favorevoli e previo espressa autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Venezia;

- curare che il trasferimento dei pontoni, dalla Darsena del Tronchetto fino alla posizione prevista nel Bacino San Marco, avvenga in condizioni d sicurezza, con la scorta di un'unifl del Concessionario del servizio antincendio portuale, e con le previste cautele allo scopo di salvaguardare il regolare traffico nel bacino San Marco;

- posizionare i pontoni nella zona ad essi assegnata;

- designare e comunicare alfAutoriá Marittima il responsabile della sicurezza della manifestazione;

- nell'ipotesi in cui lo spettacolo pirotecnico non venisse eseguito, successivamente al posizionamento dei pontoni, gli stessi potranno essere trasferiti dal luogo della manifestazione fino alla Darsena del Tronchetto solo dopo esplicita autorizzazione della Sala Operativa della Capitaneria di Porto, con la scorta di un'unifà del concessionario del servizio antincendio portuale e attenendosi alle prescrizioni specifiche di cui al Verbale rf 0912011 in data 11.072011 della Commissione Tecnica provinciale Materie Esplodenti-,

- munire le uniti impiegate netrevento di specifico contrassegno, consegnando alla Capitaneria di Porto l'elenco delle unitache ne usufruiranno.

Articolo 9

(COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA SICUREZZAi

li responsabile della sicurezza, dovè seguire tutte le varie fasi della manifestazione della 'Festa del Redentoré', mantenendosi in contatto radio–VHF con la Centrale Operativa della Capitaneria di Porto e H posto di Comando Avanzato ubicato in bacino S. Marco, attenendosi a tutte le prescrizioni impartite in merito dalla Commissione Tecnica Provinciale Materie Esplodenti ed inoltre dové

- curare il trasferimento dei pontoni dei fuochi dalf ormeggio della Darsena del Tronchetto fino a destinazione, e l'ormeggio nell'area assegnata, come risulta nellallegata pianimetría,

- assicurare adeguata vigilanza dei pontoni stessi durante il trasferimento, le operazioni di ormeggio, la sosta fino ad avvenuta accensione dei fuochi, secondo le prescrizioni della Commissione Tecnica provinciale Materie Esplodenti;

provvedere, nei tempi assegnati, alla rimozione dei pontoni al fine di ripristinare ragibíliá dei canali di navigazione marittima.

rticolo 10 (DEROGHE),

Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza non si applicano:

- alle unìáín servizio crordine e di Polizia;

- alle unifiaddette al servizio di emergenza e soccorso;

- alle uniáMilitari dello Stato;

- alle uniti delrorga n ìzzaz ione munite di specifico contrassegno di identificazione predisposto dal Comitato Organizzatore,

Articolo 11 (SANZIONI)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato:

• se alla condotta di un'unita da diporto, incorrono nella sanzione di cui airart. 53 comma 3 del Wgs. rf 171 in data 18 luglio 2005;

• negli altri casi, incorrono, autonomamente o in eventuale concorso con diversa fattispecie, nella sanzione di cui afrart. 1174 primo comma del Codice della Navigazione,

E saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone elo cose in conseguenza delravvenuta trasgressione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Venezia,

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