Zane ha perso la causa contro l’Ater

Confermato anche davanti al Tribunale del lavoro il licenziamento da parte dell’Ater di Venezia del ragionier Giampaolo Zane, ex responsabile dell'Ufficio attività immobiliari dell’Azienda territoriale di edilizia residenziale pubblica. L’Ater, sotto la presidenza di Alberto Mazzonetto, aveva preso la decisione nel maggio dello scorso anno sulla base un' indagine interna, che avrebbe messo in rilievo numerose irregolarità addebitate al funzionario, che lavora all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Venezia dal 1999. Quest’ultimo però si era appunto rivolto al Tribunale del lavoro impugnando il licenziamento. Si è concluso in questi giorni il giudizio davanti il Giudice del Lavoro di Venezia, dottoressa Margherita Bortolaso.
Il Giudice, all’esito della causa ha ritenuto di dover disattendere la “doglianza di insussistenza degli addebiti” eccepita dal ragionier Zane nel proprio ricorso, considerando, pertanto, sussistenti i fatti posti a fondamento dell’intimato licenziamento. Nello specifico, la vicenda alla base del procedimento disciplinare riguardava – si legge nella ordinanza - “una lunga serie di assegnazioni di alloggi negli anni 2008, 2009 e 2010 in violazione delle norme aziendali e regolamentari, ossia dei criteri e delle procedure stabiliti dal Regolamento Ater, segnatamente mancato scorrimento della graduatoria, riscontro a domande tardive prima di avere esaurito la graduatoria, cambi alloggi per motivi non previsti, assegnazioni non seguite dalla stipula del contratto di locazione”. Il giudice Bortolaso ha ritenuto che Zane abbia sempre operato, dati il livello ricoperto ed il ruolo rivestito, con ampia autonomia e pieno potere decisionale, sicché le violazioni rilevate sono state ritenute ascrivibili all’operato dello stesso dipendente. Unico motivo accolto dal Giudicante ha riguardato la mancata tempestività - eccepita dal ricorrente - nella elevazione della contestazione disciplinare, “non tanto” – ha affermato la dottoressa Bortolaso nella propria ordinanza - “perché i fatti addebitati siano risalenti nel tempo, bensì per ritardo nella formulazione della contestazione rispetto all' epoca di conoscenza da parte di Ater circa i fatti stessi”.
Per tale motivo, il Giudice ha ritenuto di riconoscere all’ex dipendente un’indennità pari a 15 mensilità, rilevando, peraltro, che nel caso di specie “non si verte in ipotesi di insussistenza del fatto materiale”. L’Azienda ha evidenziato il molto tempo necessario per la ricostruzione ed analisi della fase istruttoria di tutte le domande presentate per l’assegnazione di alloggi, per la verifica a dati incrociati della graduatoria, per l’accertamento dei titoli di preferenza, tutte attività molto impegnative ed i cui esiti avevano portato Ater a rilevare le violazioni poi oggetto della contestazione elevata. Il Giudice ha ritenuto di compensare le spese di lite tra le parti.
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