Respinta la richiesta di riaprire il ristorante del Cayo Blanco a Sottomarina

VENEZIA. I giudici amministrativi del Tar Veneto rispediscono al mittente (la Girasole Srl di Damian Fabio & C. che lo gestisce ) la richiesta di riaprire bar e ristorante dello stabilimento balneare “Cayo Blanco”: resteranno così chiusi per 15 giorni, fino al 23 agosto (Ferragosto compreso) come disposto del questore di Venezia Maurizio Masciopinto, che nel suo provvedimento ha evidenziato una elevata attività violenta durante le feste serali organizzata al “Cayo Blanco”, con l’aggravante della discriminazione razziale per un episodio che ha visto protagonista un ventenne italiano di origini etiope che non sarebbe stato fatto entrare perché di colore.
Il Tar ha, infatti, respinto la richiesta avanzata dai legali della società di sospendere il provvedimento di sicurezza, disposto dal questore, sulla base di almeno due recenti rapporti dei carabinieri e uno del commissariato di Chioggia.
Le motivazioni dell’ordinanza con la quale è stata negata la sospensiva, suonano già come una sentenza di fatto, anche se l’udienza di merito è in calendario per l’11 settembre (quindi, dopo la scadenza delle due settimane di chiusura): «L’entità delle lesioni riportate dall’avventore il 3 agosto, sintomatiche di un probabile “modus operandi” non conforme alle esigenze di sicurezza dei cittadini», scrivono, infatti, i giudici amministrativi veneti nella loro ordinanza, è un valore «tutelabile dall’articolo 100 del Tulps-Testo unico leggi di pubblica sicurezza, anche secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato». Quanto poi alla «risonanza dell’episodio del 21 luglio - a prescindere dall’effettiva o meno pratica di discriminazione razziale - può oggettivamente essere fonte di turbative dell’ordine pubblico in occasione dell’attività dell’esercizio (....) all’attenzione delle forze pubbliche da oltre un anno per episodi di incerta interpretazione sotto il profilo della pericolosità, di cui gli accadimenti recenti (del 21 luglio e del 3 agosto) sono invece con maggior chiarezza sintomatici». Liquidati anche i presunti danni paventati dalla società: «Non sono documentati né in programmazione eventi né la presumibile perdita conseguente alla loro cancellazione». —
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