Pannelli pubblicitari sulla chiesa degli Scalzi a Venezia, il Tar si defila: il caso a Roma
La Soprintendenza aveva respinto la richiesta di proroga per l’esposizione dei banner e i frati avevano impugnato il diniego: la causa trasferita nella capitale perché di interesse nazionale

Non sarà il Tar del Veneto a decidere sulla controversia relativa alle installazioni pubblicitarie collocate sui ponteggi della Chiesa di Santa Maria di Nazareth, conosciuta come Chiesa degli Scalzi, a Venezia. Con un'ordinanza depositata il 3 giugno, il Tribunale amministrativo regionale ha, infatti, dichiarato la propria incompetenza territoriale, trasferendo la competenza al Tar del Lazio, sede di Roma.
Al centro della vicenda c'è il ricorso presentato dalla Provincia Veneta dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi contro il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Venezia. L'ente religioso aveva impugnato il diniego con cui la Soprintendenza, il 30 marzo scorso, aveva respinto la richiesta di proroga dell'esposizione dei pannelli pubblicitari installati sui ponteggi del cantiere di restauro della chiesa. Secondo i ricorrenti, la prosecuzione dell'attività pubblicitaria era necessaria per reperire le risorse economiche indispensabili al completamento degli interventi conservativi.
La Soprintendenza aveva motivato il divieto sostenendo che i contratti di sponsorizzazione devono essere programmati sulla base di una pianificazione tecnico-economica realistica e che la normativa ministeriale non consente ulteriori proroghe oltre quelle già concesse. In precedenza era stato infatti autorizzato un prolungamento di sei mesi, con scadenza fissata al 17 aprile 2026.
Nel ricorso, i Carmelitani hanno contestato l'interpretazione della normativa da parte dell'amministrazione, sostenendo che la durata dell'esposizione pubblicitaria dovrebbe poter coincidere con quella effettiva del cantiere e che le circolari ministeriali consentirebbero comunque una permanenza fino a 36 mesi complessivi. Il priore, padre Ermanno Baruccco si dice estraneo ai fatti, spiegando che la decisione di impugnare il diniego della Soprintendenza è stata presa ai piani alti dell’ordine religioso.
Il punto decisivo della pronuncia, però, riguarda la competenza territoriale. Il Tar del Veneto ha rilevato che il ricorso non si limita a contestare gli atti della Soprintendenza veneziana, ma impugna anche alcune circolari ministeriali di carattere generale, tra cui quella del novembre 2023 che disciplina la durata massima delle esposizioni pubblicitarie sui ponteggi dei beni culturali. Secondo i giudici, tali circolari producono effetti sull'intero territorio nazionale e non soltanto in Veneto. Per questo motivo, il Tar dichiarato la propria incompetenza e disposto il trasferimento del procedimento al Tar del Lazio.
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