Palpeggia al seno una cliente Tatuatore condannato a 20 mesi

VENEZIA. Venti mesi di reclusione, per aver palpeggiato al seno la ragazza che avrebbe dovuto semplicemente tatuare ad una spalla, afferrandole - invece - anche una mano e portandosela al pene.
A tanto, ieri, il Tribunale di Venezia ha condannato in primo grado per violenza sessuale - articolo 609 bis del codice penale - Alessandro Zennaro, 40 anni, noto tatuatore chioggiotto con laboratorio in città. A lui nel maggio del 2010 si era rivolta una giovane allora diciottenne, per un tatuaggio alla spalla.
Appena stesa sul lettino - secondo quanto aveva subito denunciato la ragazza e riportato nel capo di imputazione - l’uomo le aveva repentinamente abbassato la canottiera, palpeggiandole il seno e portandosi una mano di lei sul pene.
Invano, l’uomo - con l’avvocato Vincenzo Pelaggi - si è difeso sostenendo che nel suo lavoro gli capita spesso di toccare i corpi dei clienti e che non c’era stato alcun approccio sessuale. il tribunale non gli ha creduto e, anzi, la pena a suo carico è anche stata più severa di quanto richiesto dall’accusa.
Ieri, infatti, al termine del processo, il pubblico ministero Giovanni Zorzi aveva chiesto una condanna a 15 mesi di reclusione, ma il Tribunale è andato oltre, non concedendo all’imputato le attenuanti generiche - che la Procura aveva invece riconosciuto - a causa di alcuni precedenti accuse per stupefacenti a suo carico. Così la pena è stata elevata a 20 mesi di reclusione - naturalmente Zennaro non rischia per ora il carcere - accompagnata anche da 7 mila euro di risarcimento danni liquidati alla ragazza, insieme al rimborso delle spese legali, messe anche queste a carico dell’imputato.
L’articolo 609 bis ha introdotto nel 1996 il reato di «violenza sessuale»: «Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica della persona offesa al momento dei fatto; traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in misura non eccedente i due terzi».
Così, partendo da quest’ultimo comma, si arriva ai 20 mesi della condanna decisa ieri dal Tribunale.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Riproduzione riservata © La Nuova Venezia