Insegnante trasferita di sede presenta ricorso e vince

A settembre era stata spostata da Sambruson, dove lavorava da 17 anni, a Dolo Il Tribunale: «Atto arbitrario del dirigente in assenza di ragioni organizzative» 

DOLO. Il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Dolo sposta un'insegnante delle elementari all'inizio dell'anno scolastico, senza dare, a detta dei sindacati e della stessa insegnante alcuna motivazione nonostante chiare richieste. Scatta il ricorso al Tribunale del Lavoro di Venezia. Lo scorso 11 ottobre il giudice del lavoro ha accolto il ricorso d'urgenza dell'insegnante che esercita da 27 anni e da 17 nella stessa scuola, e annulla il provvedimento del dirigente affermando nella decisione il ruolo centrale della contrattazione integrativa e anche il diritto dei docenti al rispetto della continuità educativo didattica. A rendere nota la vicenda è Michele Nudo segretario della Uil Scuola Rua di Venezia.

«Il giudice del lavoro» spiega la Uil in una nota «ha accolto il ricorso d’urgenza di un’insegnante che, dopo ben 17 anni di indiscusso onorato servizio, era stata immotivatamente (in realtà, come mezzo ritorsivo) trasferita in altra sede lavorativa».

Il trasferimento dell'insegnante fatto da Sambruson, la dove insegnava da 17 anni, ad un'altra nello stesso istituto (a Dolo) aveva creato malumori anche fra i genitori dei bambini che ci tenevano che la maestra completasse con i piccoli il lavoro didattico avviato negli anni precedenti.

«Viviamo in un’epoca in cui» spiega Michele Nudo, segretario della Uil Scuola Rua di Venezia «i diritti delle persone e in particolare quelli dei lavoratori, sono sempre più compressi per assicurare non meglio precisate “ragioni economiche”. Sembra, infatti, che l’economia costituisca un valore a se stante, da garantire a prescindere da tutto e da tutti, dimenticandosi che se l’iniziativa economica privata è libera, la stessa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ma soprattutto alla dignità umana».

Con le ultime riforme legislative il dirigente scolastico va detto ha acquisito amplissimi poteri nel campo della gestione delle risorse umane «Questa volta però il dirigente non l’ha fatta franca» sottolinea la Uil. Infatti, il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, nel disposto della sentenza in cui viene accolto il ricorso, ha rammentato che un lavoratore può essere trasferito da una sede lavorativa all’altra unicamente per comprovate ragioni organizzative, in assenza delle quali il trasferimento finisce per essere del tutto illegittimo, se frutto di arbitrarie e quindi discriminatorie scelte del datore di lavoro. Inoltre, rileva il giudice, il provvedimento è stato futilmente disposto contro il volere della ricorrente e in totale spregio della continuità educativa – didattica. —

Alessandro Abbadir

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