«Gli incarichi incompatibili» Il docente dovrà risarcire Iuav

Dal suo punto di vista, gli incarichi svolti per anni in attività libero professionale al di fuori della sfera accademica avevano portato vantaggi economici e un arricchimento in termini di didattica anche alla stessa università di cui era docente a tempo pieno. Secondo il collegio della sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Veneto, invece, le prestazioni commissionategli nel tempo da enti pubblici e privati, in larga parte in Friuli, erano incompatibili con il suo contratto e lo status di dipendente pubblico. A trarne beneficio, quindi, era stato soltanto lui. Ecco perché, ora, per bilanciare i conti e riparare al danno erariale di cui è stato ritenuto responsabile, l’architetto Pierluigi Grandinetti, 69 anni, di Udine, dovrà versare all’università Iuav di Venezia la somma complessiva di 120.543 euro.

La sentenza è stata depositato in questi giorni, a conclusione del procedimento avviato nel 2018 dalla Procura contabile, sulla scorta degli accertamenti che la Guardia di finanza aveva condotto per il periodo compreso tra il 2012 e il 2017. A insospettire gli inquirenti era stata una serie di incarichi, in gran parte autorizzati dal rettore, tra cui una consulenza per conto della Direzione regionale Beni culturali e paesaggistici del Fvg e relativa alla progettazione di un “percorso di visita nell’area archeologica del foro di Zuglio e di una nuova copertura dell’area della basilica forense”.

In tesi accusatoria, si trattava di «attività esterne», svolte «in via continuativa», in quanto architetto iscritto all’albo professionale e titolare di partita Iva, in contrasto con le norme previste per i docenti a tempo pieno. Norme che, tuttavia, contemplano la possibilità di svolgere una serie di attività “tipizzate”, sempre se autorizzate dalla propria amministrazione. Quelle contestate a Grandinetti, a parere dei giudici, non rientravano in questo novero.

E se è vero che il docente chiese e ottenne dall’ateneo il via libera a svolgerle, per la Corte dei conti Grandinetti «rese dichiarazioni non veritiere nelle richieste di autorizzazione», precludendo all’amministrazione la possibilità di rendersi conto del danno. Da qui, il rigetto dell’eccezione di prescrizione che la difesa, rappresentata dagli avvocati Giovanni Sala, Giuseppe Gortenuti e Antonio Sala, aveva formulato per il 2012 e l’inizio del 2013, dovendosi, in presenza di «occultamento doloso», spostare la decorrenza al momento della scoperta del danno. Danno che i giudici hanno quantificato nella differenza tra quanto percepito come docente a tempo pieno e quanto gli sarebbe stato corrisposto in regime di tempo definito.—

L.D.F.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © La Nuova Venezia