Accolto il ricorso degli animalisti, il Tar del Fvg sospende «l’abbattimento della cornacchia di Pordenone»
Il Tribunale amministrativo regionale ha disposto l’annullamento delle ordinanze del sindaco Basso, precisando che l’uccisione «dell’animale indicato nei provvedimenti impugnati costituirebbe un danno grave e (palesemente) irrimediabile»

La cornacchia di Pordenone è salva. Almeno per ora. Il Tribunale regionale del Friuli Venezia Giulia, pronunciandosi sul «ricorso numero di registro generale 232 del 2026, proposto dall’associazione “Zampe Che Danno Una Mano” Odv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giada Bernardi»… «contro Comune di Pordenone, in persona del sindaco, non costituito in giudizio», nei confronti del «Corpo Forestale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale Risorse agroalimentari, forestali e Ittiche, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali in carica, non costituiti in giudizio» per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia «dell'ordinanza del sindaco di Pordenone n° 9 del 29/05/2026, avente ad oggetto "Provvedimento contingibile e urgente per la tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana - Misure straordinarie per la neutralizzazione di un fattore di rischio biologico e fisico da fauna sinantropica in area antropizzata; dell'ordinanza del sindaco n°10 del 06/06/2026, avente medesimo oggetto ed esplicitamente recante l'"integrazione ordinanza n. 9/2026" con la quale è stato disposto il prelievo selettivo eutanasico (abbattimento) dell'esemplare di corvide; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, inclusi i verbali del Corpo Forestale regionale citati nelle ordinanze».
Visti il ricorso e i relativi allegati, «vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dall’associazione ricorrente» e ritenuto che «l’abbattimento dell’animale indicato nei provvedimenti impugnati costituirebbe un danno grave e (palesemente) irrimediabile» e che «non appare del tutto convincente l’argomentazione motivazionale secondo cui non si riesca a (e sarebbe addirittura impossibile) pervenire - pur se con l’ausilio della scienza, delle moderne tecniche, dei sofisticati strumenti e dei potenti mezzi (civili e militari) dei quali l’rdinamento amministrativo può disporre - all’obiettivo di neutralizzare la condotta iper/aggressiva di una cornacchia, senza giungere all’estremo rimedio del suo abbattimento» e, dunque, «che la parte argomentativa dei provvedimenti impugnati volta ad autorizzare l’eventuale abbattimento dell’animale in questione (peraltro protetto dalla normativa di settore), non appare sostenuta da sufficiente e ragionevole motivazione, né assistita da una completa ed esaustiva istruttoria tecnica» e ritenuto, pertanto - seppur all’esito della delibazione sommaria che caratterizza la presente fase cautelare monocratica «che sussistono i presupposti per sospendere l’esecuzione dei provvedimenti impugnati», il Tar del Fvg «accoglie la domanda cautelare nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati nelle sole parti in cui autorizzano l’abbattimento dell’animale per cui è causa, salvi gli ulteriori atti volti al conseguimento della neutralizzazione - senza abbattimento - della sua condotta iper/aggressiva».
Fissando, inoltre, «per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 luglio 2026. Il presente decreto sarà eseguito dall'amministrazione ed è depositato presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti».
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