Tabaccheria trasferita, niente slot
La decisione del Tar: il nuovo negozio è troppo vicino a scuola, chiesa e parco

Foto Agenzia Candussi/ Scattolin/ Marghera, piazzale Concordia 4/ Tabaccheria con slot machines
MARGHERA. Nella vecchia tabaccheria in piazzale Gar c’erano due slot machine. Quando, nel 2016, il negozio è stato trasferito in piazzale Concordia, la proprietà voleva installare cinque macchinette. Per questo aveva presentato in Comune la Scia, ovvero la Segnalazione certificata di inizio attività. Ma Ca’ Farsetti non aveva rilasciato l’ok dal momento che la nuova location non rispetta la distanza minima di 500 metri in linea d’aria dai cosiddetti luoghi sensibili, come previsto dall’articolo 30 del regolamento edilizio adottato nel 2015 dal commissario Vittorio Zappalorto. Nel caso particolare, dalla parrocchia di San Michele Arcangelo, dalla scuola primaria “Visentin”, dall’ufficio postale di Marghera e dal parco di piazzale Concordia.
Contro il diniego pronunciato dagli uffici comunali competenti, la proprietà della tabaccheria, con l’avvocato Roberto Meggiato, ha presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale sostenendo che Ca’ Farsetti non aveva tenuto conto del fatto che si trattava dello spostamento di una attività già esercitata e che il diniego era stato esteso anche ai due apparecchi, già oggetto di precedente Scia, che erano installati nel vecchio negozio. E ancora che nel luogo dove si è spostata la tabaccheria sono aperte varie attività che nel corso degli anni sono hanno installato le slot. Nel ricorso veniva contestata pure la mancata considerazione delle ricadute economiche per il privato, oltre che il pregiudizio della libertà di iniziativa economica. Ma anche l’eccesso di potere e il conflitto di interessi imputato al Comune «avendo determinato uno sviamento della clientela in favore del Casinò municipale di Venezia».
I giudici amministrativi, richiamando una sentenza del Tar confermata dal Consiglio di Stato su un altro caso, hanno rigettato il ricorso sostenendo che «l’articolo 30 del regolamento comunale si applica nei casi in cui una attività, seppur già esercitata, venga trasferita in nuovi locali», vietando le slot se i nuovi locali si trovano a 500 metri dai luoghi sensibili. Nulla importa se alcuni apparecchi fossero già stati usati nel vecchio locale, né che nelle vicinanze ci siano attività con le slot, visto che l’articolo 30 è applicato fatte salve le attività già autorizzate. Quanto al motivo d’appello che chiamava in causa il Casinò, i giudici del Tar lo bollano come «manifestatamente infondato per assoluta genericità, rimanendo una mera supposizione sfornita di qualsiasi supporto probatorio».
Rubina Bon
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