Spazi acquei, regolamento «illegittimo»

Il Consiglio di Stato boccia l’articolo 4, che discrimina tra le finestre con inferriata e quelle senza

Illegittimo. Il Consiglio di Stato boccia il regolamento comunale per gli spazi acquei, che all’articolo 4 risulta «in contrasto con le norme generali». Non è possibile insomma, secondo i giudici amministrativi di secondo grado, applicare la norma che prevede come obbligatorio il consenso degli abitanti del piano terra con finestre «sprovviste di inferriate» per l’ormeggio del natante, anche in una concessione preesistente. Sentenza importante, che interessa molti cittadini veneziani concessionari di spazio acqueo comunale. E blocca una tendenza che si stava estendendo, cioè la revoca di una concessione su semplice istanza dell’inquilino soprastante. «L’articolo 4, XI comma», si legge nella sentenza firmata dalla sesta sezione del Consiglio di Stato (presidente Stefano Baccarini, consiglieri Maurizio Meschino, Vito Carella, Claudio Contessa e Abdrea Pannone), «è illegittimo, perché lungi dal garantire l’antintrusione, rende il proprietario della finestra al piano terra priva di protezione e affacciata sull’acqua soltanto arbitro della concessione dell’ormeggio sottostante, il che contrasta palesemente con la normativa per la concessione degli spazi demaniali». La vicenda era stata avviata dal ricorso di Andrea Gastaldi, che dopo aver avuto la regolare concessione – con tutti i pareri favorevoli – per uno spazio acqueo in rio di San Zan Degolà si era visto «sfrattare» dall’Ufficio spazi acquei del Comune. A presentare il ricorso era stato il nuovo inquilino della casa sopratsante il rio, Fabrizio Abrescia. In primo grando Il Tar del Vneto aveva giudicato inammissbile il ricorso, pur riconoscendo le ragioni presentate da Gastaldi. Ma adesso il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello, ordinando il ripristino della concessione. E soprattutto demolendo il principio su cui fondavano i provvedimenti di revoca firmati dal Comune.

Adesso sarà necessario metter mano a un regolamento con molte lacune. Tra cui appunto questa che discrimina tra gli stessi aventi diritto, a seconda che la finestra sopra la loro barca sia munita di inferriate oppure no. Ci sono le motivazioni del Tar – che per il Comune hanno valore cogente, e non possono essere ignorate – ma anche le critiche più volte venute a questo articolo. In quale modo infatti una finestra senza inferriate potrebbe essere tutelata da eventuali ladri se la barca non è ormeggiata lì sotto? Saarebbe anche più agevole per gli eventuali ladri avvicinarsi alla finestra con la loro barca trovando lo spazio libero.(a.v.)

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