San Donà, pipistrelli e rondini: il consiglio comunale vota la salvaguardia

Il 18 maggio in aula regolamento per il benessere e la tutela degli animali. Leidaa: «Rispettiamo le esigenze biologiche delle specie». Sarà vietato anche l’accattonaggio con cani e gatti

Giovanni Cagnassi
Uno stormo di rondini in volo
Uno stormo di rondini in volo

 

«Regolamento per la tutela e il benessere degli animale», dopo l'esame in commissione statuto e regolamenti Siva, per martedì 18 maggio a San Donà è attesa l’approvazione in consiglio del provvedimento che promuove la tutela e il benessere degli animali per favorire la corretta convivenza.

«Con questo documento», spiega il consigliere delegato, Andrea Marin, presidente regionale Leidaa, «si vuole riconoscere a tutte le specie animali il diritto a un’esistenza compatibile con le proprie esigenze biologiche» spiega Marin.

Il regolamento

Il documento si articola in 50 pagine con 24 articoli. È fatto divieto, nella pratica dell’accattonaggio, di accompagnarsi con animali, utilizzarli, detenerli o comunque esibirli. Riguardo gli “animali sinantropi”, quindi i piccioni, i proprietari, gli amministratori, dopo aver accertato che non siano presenti nidiacei non ancora autosufficienti e dopo una conveniente pulizia, sono tenuti a provvedere a loro cura e spese, alla chiusura degli accessi ai luoghi di sosta e nidificazione dei colombi e a installare idonei dissuasori su davanzali, cornicioni.

È vietata la distruzione, rimozione e danneggiamento dei nidi di rondine, balestruccio e rondone, specie di fauna selvatica protetta. Non solo, relativamente ai pipistrelli: ne viene promossa la salvaguardia e quelle iniziative atte alla loro ripopolazione nella città, riconoscendone tra l’altro un ruolo nella lotta alle zanzare. Per quanto riguarda i cani e strutture di ricovero, i proprietari o i conduttori dei cani, oltre a tenerli al guinzaglio, devono avere sempre con sé idonea museruola.

Libero accesso ai cani

«Il Comune», ricorda Marin, «acconsente l’accesso dei cani nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Agli esercizi e ai locali viene concessa la facoltà di rifiutare l’entrata ai cani, purché venga esposto all’ingresso e in modo visibile il logo indicante il divieto. Nel locale favorevole all’accesso degli animali, il detentore dovrà essere dotato di idonei strumenti per far fronte a ogni inconveniente», conclude.

Un articolo è dedicato alle api e agli insetti impollinatori. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e foraggere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici. L'articolo su conigli e animali d’affezione non convenzionali recita che per il benessere dei soggetti è fatto assoluto divieto di tenere i conigli permanentemente in gabbia, salvo che il fatto costituisca reato. Chiunque commetta violazioni, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

 

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