L’ex sede dei pompieri al cantiere Barcarizzo

Il Consiglio di Stato mette la parola fine alla lunga vicenda Agabitini: «Al lavoro per un progetto di espansione»

Il Consiglio di Stato mette la parola fine alla vicenda dell’ex caserma dei vigili del fuoco di Murano. Il Consiglio infatti, confermando quanto aveva già stabilito il Tar quasi tre anni fa, ha dichiarato nulla l’aggiudicazione dell’immobile da parte della Città metropolitana al campione del remo Ivo Redolfi Tezzat.

Assegnando quindi l’ex caserma alla seconda migliore offerta dell’asta, presentata da Maurizio Agabitini, del cantiere Il Barcarizzo. «Finalmente il Consiglio di Stato ha stabilito la correttezza della nostra proposta, che era già stata stabilita da una sentenza del Tar appellata dalla Città metropolitana», spiega il titolare del cantiere nautico, con sei dipendenti, «ora il nostro obiettivo è allargare il cantiere nell’area dell’ex caserma, con un progetto al quale stiamo lavorando. Noi siamo qui dal 2008 e a differenza di molti altri cantieri che possono godere di affitti agevolati perché in area demaniale, paghiamo un affitto molto più alto a un proprietario privato». Pochi giorni fa, si è tenuto il varo di una nuova imbarcazione costruita dal maestro d’ascia Giovanni Da Ponte. Oggetto del contendere l’ex caserma dei vigili del fuoco a Sacca Serenella, un’area di circa mille metri quadrati su cui si trova un edificio a due piani di circa 270 metri quadrati costruito nel 1958 e abbandonato dal 1982. La base d’asta decisa dalla Città metropolitana – siamo nel 2017 - era di 120mila euro. La proposta di Tezzat era di 127 mila euro, quella di Agabitini di 120.500. La Città metropolitana quindi ha affidato l’ex caserma a Tezzat, risultato prima all’asta. Ma con un errore nella procedura: il mancato deposito della ricevuta della cauzione obbligatoria pari al 10% del prezzo a base d’asta. Motivo che ha fatto scattare il ricorso di Agabitini, difeso dall’avvocato Angelo Pozzan. Contro il primo ricorso al Tar la Città Metropolitana si era costituita chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando che la riscossione del deposito cauzionale sarebbe avvenuta a termini scaduti, ma prima dell’apertura delle buste con le offerte. Nel novembre del 2017 il Tar ha dato ragione ad Agabitini sostenendo che «la prova dell’avvenuto versamento, integrando un elemento essenziale dell’offerta, non poteva essere fornita in un momento successivo al termine di scadenza di partecipazione alla gara». Sentenza impugnata dalla Città metropolitana di fronte al Consiglio di Stato, che però ha sentenziato in linea con il Tar. «Il deposito cauzionale è effettivamente un elemento essenziale dell’offerta, parte del prezzo offerto, la cui assenza comporta l’esclusione dell’offerta difettosa», scrive il Consiglio di Stato. E così, qualche giorno fa, la Città metropolitana ha proceduto con l’assegnazione definitiva nei confronti di Agabitini. —

F. Fur.

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