Diffida confermata per la sala scommesse

La sala scommesse “Play and Win” in via Longhena alla Cita è troppo vicina a luoghi sensibili: il tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso con il quale la società aveva impugnato la...
La sala scommesse “Play and Win” in via Longhena alla Cita è troppo vicina a luoghi sensibili: il tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso con il quale la società aveva impugnato la “diffida ad esercitare attività di giochi” da parte del Comune di Venezia. La sentenza, che arriva a pochi giorni dal pronunciamento del Consiglio di Stato a favore del Comune per un’analoga vicenda relativa alla “Nordest Gaming” di piazza Mercato a Marghera, rappresenta un altro tassello nella battaglia di Ca’ Farsetti per limitare il gioco d’azzardo e la dipendenza da gioco.


A presentare ricorso al Tar era stata la “Play and Win” che raccoglie scommesse per conto del concessionario “Intralot Italia” con autorizzazione della Questura. Secondo il Comune, in base al regolamento comunale in materia di giochi, la sala non rispetta la distanza minima di 500 metri dalla scuola media Einaudi e dalla scuola primaria Grimani, entrambe in via Canal, dagli impianti sportivi di via Paolucci e di via Casati, dal teatro Aurora di via Gelain, dalla parrocchia della Resurrezione di via Palladio e da quella di Sant’Antonio, nell’omonima piazza. Una vicinanza, questa, che aveva fatto scattare la diffida ai titolari da parte di Ca’ Farsetti.


Secondo i ricorrenti, il “distanziometro” contenuto nel regolamento non doveva essere applicato nel caso in questione poiché lo stesso regolamento era stato approvato sia dopo l’autorizzazione che dopo l’apertura della sala. Per i giudici del Tar, invece, anche la “Play and Win” deve sottostare al regolamento visto che l’apertura dell’attività, date alla mano, è successiva. Lo stesso regolamento, stando ai ricorrenti, determina anche quello che viene definito “effetto espulsivo”, ovvero la grande difficoltà nel poter aprire una sala scommesse nel territorio comunale, tenuto conto dei vincoli sui luoghi sensibili. Circostanza anche questa smontata dai giudici amministrativi che hanno stabilito come i motivi del ricorso siano infondati e così anche la richiesta di risarcimento da parte della società, che quindi deve essere rigettata.


Rubina Bon


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