Aumento Tia, il Tar boccia il ricorso contro il rincaro

SOTTOMARINA. Dopo il ricorso degli artigiani di Mestre, il Tribunale amministrativo regionale di Venezia ha respinto anche il ricorso dei titolari degli stabilimenti balneari, dei camping e di altri...

SOTTOMARINA. Dopo il ricorso degli artigiani di Mestre, il Tribunale amministrativo regionale di Venezia ha respinto anche il ricorso dei titolari degli stabilimenti balneari, dei camping e di altri locali di Sottomarina contro l’aumento della tariffa igiene ambientale (Tia) decisa dall’1 gennaio 2011 dal comune di Chioggia. Tutti, dunque, dovranno pagare la Tia con l’aumento, che lo scorso anno era stato deciso dal Commissario straordinario che governava il Comune prima delle ultime elezioni amministrative e da Veritas.

I ricorrenti sostenevano che la retroattività della tariffa, decisa in aprile ma a partire da gennaio, avrebbe provocato un danno patrimoniale. Per i giudici amministrativi, invece, spiegano che la legge stabilisce che le tariffe siano deliberate entro la data dalle norme per la deliberazione del bilancio di previsione e che entrino in vigore dal 1 gennaio e così è accaduto. Inoltre, contestavano il fatto che la mancata copertura dei costi mediante l’adeguamento tariffario dovrebbe essere imposto in non meno di due annualità. Ma il Tar afferma che non è dimostrata la correlazione tra aumento e mancata copertura dei costi degli esercizi precedenti. E ancora: i titolari degli stabilimenti balneari e dei campeggi lamentavano l’illogica ripartizione dei costi tra utenza domestica e non domestica, visto che quest’ultima rappresenta solo il 14 per cento venendo invece attribuita una percentuale di costo del 47. «La percentuale di riparto», si legge nella sentenza, «è giustificata sulla base dei fattori che incidono sulla produzione dei rifiuti, con particolare riferimento al flusso turistico connesso alle attività stagionali non domestiche».

Infine, si contesta al Commissario di aver compiuto atti di straordinaria amministrazione che non gli sarebbero consentiti. Anche questa tesi è stata respinta: i giudici scrivono, infatti, che «I provvedimenti, che sono inquadrabili nella tipologia di quelli che si rendono necessari in relazione agli adempimenti di legge e alla tempestiva salvaguardia degli equilibri di bilancio». Provvedimenti che spettano al Commissario in sostituzione della giunta comunale.

Giorgio Cecchetti

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