Non punibile chi circuisce il coniuge incapace, Consulta boccia la legge

'E' anacronistica, bilanciare la tutela della famiglia ed i diritti dei singoli'

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Va superata, perchè "anacronistica" e "irragionevole", la legislazione che prevede la non punibilità di alcuni reati commessi in ambito familiare. Lo indica la Corte Costituzionale che ha sollevato dinanzi a sè stessa la questione di legittimità costituzionale dell'intero articolo 649 del codice penale ('Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti'). La norma contrasta infatti con gli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione. La Corte ricorda che oltre un decennio fa "aveva rivolto un deciso monito al legislatore affinché procedesse 'all'indispensabile aggiornamento della disciplina dei reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare" per realizzare "un nuovo bilanciamento, in questo settore, tra diritti dei singoli ed esigenze di tutela del nucleo familiare'". Nell'inerzia del Parlamento sul tema, la stessa Consulta - con l'ordinanza depositata oggi - ha deciso di farsi carico di rivedere la norma che consente la non punibilità di chi commette circonvenzione del coniuge incapace (art. 649 del codice penale) in quanto è ormai in contrasto con il nuovo ordinamento familiare, e l'attuale sistema di valori della società, che non consente la prevaricazione dei diritti dei singoli sotto lo 'schermo' della tutela del nucleo familiare. Ora sarà fissata una data per l'udienza che cercherà di superare "l'anacronismo" dell'intero articolo. A rivolgersi alla Consulta è stata la Corte di appello di Torino su ricorso di un marito condannato in primo grado per aver circuito la moglie "affetta da una disabilità cognitiva di grado medio grave". I giudici piemontesi hanno evidenziato che in base alle norme ancora vigenti l'uomo doveva essere assolto, ma hanno sollevato dubbi sulla costituzionalità della norma di non punibilità. La Corte costituzionale ha condiviso la necessità di mettere mano alla questione. "Il fondamento di ogni deroga al principio di eguaglianza tra i cittadini innanzi alla legge - rileva - deve essere misurato, in termini di ragionevolezza in relazione alle condizioni di fatto e di diritto nelle quali la deroga stessa è chiamata a operare; condizioni, queste, che per definizione sono soggette a una costante evoluzione; pertanto, la ragionevolezza della soluzione derogatoria adottata dal legislatore può essere posta in discussione anche in ragione del suo anacronismo". "Il superamento della concezione di famiglia come entità distinta dai singoli membri (e, spesso, a essi sovrapposta), meritevole di autonoma protezione anche a discapito degli stessi, è stato, del resto, alla base di fondamentali interventi legislativi", ricorda la Consulta, a partire dalla legge sul divorzio e dalla riforma del diritto di famiglia. "Inoltre, l'irragionevolezza dell'assetto delineato" da questa previsione di non punibilità "parrebbe emergere dall'abbandono, anche sul piano dei rapporti patrimoniali, della tradizionale piena ed esclusiva comunanza di interessi, sostituita, in maggiore coerenza con il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, dalla reciproca autonomia economica dei componenti il nucleo familiare o l'unione civile; ciò che è testimoniato, tra l'altro, dalla frequenza assai maggiore dei casi di plurima e indipendente acquisizione di redditi e dalla correlata autonomia nel paritario concorso alle scelte di gestione delle esigenze comuni". (ANSA).

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