Via libera al disegno di legge Chioggia in Senato: aree demanio ai privati

Si chiude una vicenda che risaliva addirittura agli anni Venti del secolo scorso e che riguarda le case lungo il canal Lusenzo a Sottomarina
L'aula del Senato durante l'esame della riforma del Codice Antimafia, Roma 5 luglio 2017. ANSA/GIUSEPPE LAMI
L'aula del Senato durante l'esame della riforma del Codice Antimafia, Roma 5 luglio 2017. ANSA/GIUSEPPE LAMI

ROMA. Via libera all'unanimità del Senato al disegno di legge Chioggia. Il provvedimento, ha spiegato il relatore Paolo Saviane (Lega) in Aula, «intende trasferire al patrimonio disponibile del comune di Chioggia l'area del comprensorio denominato "ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina" per permetterne la successiva alienazione ai privati possessori».

«Negli anni Venti del secolo scorso - ha detto ancora Saviane - per esigenze di igiene pubblica e di riassetto idrologico del territorio, si è reso necessario costruire il muro di sponda del canal Lusenzo, nel comune di Chioggia, ad opera del magistrato delle acque di Venezia, con l'intesa di ricevere, in cambio dei lavori eseguiti, l'appezzamento di terreno sottratto al mare. Le aree provenienti dalla bonifica della laguna sono entrate a far parte del demanio marittimo e, in quanto tali, sono divenute inalienabili, finché il 10 febbraio 1965, con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, sono state trasferite dal demanio marittimo al patrimonio dello Stato ma non sono tornate nella proprietà dei cittadini possessori».

«L'articolo 1 del ddl - spiega sempre il relatore al testo approvato dal Senato - prevede il trasferimento al patrimonio disponibile del Comune di Chioggia e dispone l'applicazione per l'area in questione, già oggetto di richiesta di trasferimento da parte del Comune di Chioggia, delle norme della legge 5 febbraio 1992, n. 177 (ad eccezione dell'articolo 6), che consentono il trasferimento delle aree demaniali al patrimonio disponibile del Comune e ne permettono successivamente l'alienazione ai privati possessori su domanda di questi ultimi. L'articolo stabilisce inoltre che l'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi e, in genere, per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dall'occupazione delle aree». Inoltre, conclude il relatore «dalla data di presentazione della domanda dei privati possessori sono inoltre sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree, comunque motivati».

 

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