Stato contro Sacra Rota il matrimonio resta valido

Unione annullata dal tribunale ecclesiastico, la Cassazione respinge il ricorso presentato da un veneziano. Gli avvocati: «Decisione discutibile»
Di Francesco Furlan

Se marito e moglie hanno convissuto per almeno tre anni, accettando diritti e doveri della convivenza “come coniugi”, lo scioglimento del vincolo stabilito dal tribunale ecclesiastico non ha effetti per lo Stato italiano. La Cassazione, venendo a capo di varie pronunce contrastanti, ha stabilito un limite temporale alle dichiarazioni di nullità delle unioni concordatarie.

Il pronunciamento prende spunto dal ricorso di un uomo della Provincia di Venezia che si era opposto alla richiesta della moglie di far valere anche in Italia, agli effetti civili, la sentenza canonica di nullità del loro matrimonio dichiarata prima dal Tribunale ecclesiastico del Triveneto, confermata dal tribunale ecclesiastico d’appello e resa esecutiva dal Supremo tribunale della Segnatura apostolica. Nel 2009 era stato dichiarato nullo il matrimonio, celebrato nel 1998 e dal quale era anche nata una figlia, «per esclusione della indissolubilità del vincolo da parte della donna».

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’uomo, ma ha, nello stesso tempo, limitato la possibilità che le sentenze di nullità delle nozze pronunciate dai tribunali ecclestiastici abbiano efficacia nell’ordinamento italiano, prendendo come riferimento la durata della convivenza coniugale e ribadendo che il matrimonio ha un valore riconosciuto dalla Costituzione e rappresenta una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano” da tutelare.

I commenti degli avvocati non si fanno attendere. «Sul piano tecnico questo pronunciamento appare discutibile perché per la dottrina canonica un matrimonio nullo non può essere sanato dalla convivenza anche di anni. E lo Stato italiano si è impegnato con il Concordato a deliberare nel rispetto delle norme del diritto canonico», spiega Manlio Miele, avvocato di Mogliano e docente universitario. «In questo caso è in ballo la tutela del coniuge più debole che spetta al legislatore ma una proposta di legge attende da anni che il Parlamento la approvi e di conseguenza, come accade spesso in Italia, il giudice finisce con il sostituirsi al legislatore».

Parla anche Elisabetta Casellati, avvocato e senatrice di Forza Italia (si è occupata anche del divorzio di Silvio Berlusconi da Veronica Lario). Si dice «allibita dal pronunciamento delle Sezioni unite. Questa sentenza va attentamente studiata per comprenderla. Al momento posso solo dirmi esterrefatta», commenta.

La sentenza delle Sezioni unite è la 16379 e la Cassazione con questo atto ha fatto pesare, spiegano le agenzie, il principio di laicità dello Stato prendendo spunto dall’Accordo di Roma del 1984, che ha aggiornato i Patti Lateranensi del 1929, «che ha accettato che determinate sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali ecclesiastici non siano delibate», ovvero riconosciute, «per contrarietà con l'ordine pubblico italiano». La soglia dei tre anni deriverebbe invece da un pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legittimità della legge sulle adozioni del 1983 inteso come «requisito minimo presuntivo a dimostrazione della stabilità del rapporto matrimoniale».

Il ricorso dell’uomo veneziano è stato respinto perché, nonostante la lunga convivenza e la nascita di una figlia, aveva fatto ricorso in Cassazione e non davanti alla Corte d’appello di Venezia, che dovendo pronunciarsi sugli effetti dell'annullamento del matrimonio, aveva dato ragione alla moglie.

Mitia Chiarin

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